Affittare casa per brevi periodi: affitti turistici e temporanei

Norme, leggi, adempimenti, contratti: l’Italia è davvero la patria della burocrazia. Un labirinto di articoli, commi e rimandi in cui vi siete persi quando avete deciso di affittare casa per brevi periodi e sperimentare il meraviglioso mondo delle locazioni turistiche.
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Alcune cose da sapere prima di affittare casa per brevi periodi

La domanda di affitti turistici è cresciuta parecchio negli ultimi anni: le persone viaggiano di più, sono più informate ed esigenti, il web permette loro di decidere tutto nei minimi dettagli e personalizzare l’esperienza che vogliono vivere durante la vacanza tanto sognata.

Spesso l’esperienza e l’atmosfera che scelgono è quella di una splendida villa al mare o di un accogliente bilocale in qualche suggestivo vicolo del centro storico.

Non il classico, tradizionale, uguale a tanti altri hotel.

E qui entrano in gioco gli affitti turistici, alloggi felicemente dedicati e destinati all’ospitalità turistica.

Ricordate? Dobbiamo ancora uscire dal simpatico labirinto di cui sopra. E per farlo ci serve partire dalle basi, altrimenti rischiamo di imboccare la direzione sbagliata e trovarci faccia a faccia con il Minotauro, senza Teseo e Arianna a venire in nostro soccorso.

Sotto l’ampio, colorato e svolazzante cappello degli affitti brevi rientrano due tipologie di locazioni:

  • affitto breve turistico, per un periodo che va da uno a trenta giorni;
  • affitto temporaneo, la cui durata va da uno a 18 mesi.


Sono un’indubbia alternativa alle locazioni tradizionali e di lunga durata con le quali, oggi, sempre più proprietari di immobile scelgono di non impegnarsi, per non avere legami troppo stringenti, poter disporre del proprio appartamento senza vincoli, lacci e lacciuoli, per le prospettive di guadagno senza dubbio più allettanti: si stima un guadagno tra il 15 e il 50% superiore rispetto agli affitti di lunga durata.

È tutta una questione di tempi, si potrebbe dire.

Ma le locazioni turistiche, oltre a quello temporale, hanno un altro piccolo e invalicabile limite: non si possono erogare servizi alla persona e cioè:
pulizie e cambio lenzuola durante il soggiorno dell’ospite;
fornitura di cibo, colazioni, pranzi e cene.
In sintesi: offrite solo l’alloggio – curato, accogliente, chic e ovviamente in buone condizioni – ma durante la permanenza degli ospiti ognuno per sé e Dio per tutti (escludendo guasti, problemi di manutenzione e simili).

Le pulizie, in particolare, sono a carico del proprietario che le effettua in assenza dell’ospite, quando il suo soggiorno si è cioè concluso ed egli rientra trionfante in possesso del proprio immobile, in attesa del prossimo viaggiatore da accogliere.
Inoltre, il Decreto Legge 50/2017 ha definitivamente sbrogliato un’altra questione controversa attinente alla prima fornitura delle lenzuola che non può essere considerata un servizio alla persona a tutti gli effetti visto che viene effettuata quando l’ospite non è ancora presente nell’alloggio. Altro punto interessante, è la possibilità di mettere a disposizione degli ospiti materiali per le pulizie, in modo che possa provvedere autonomamente.

Se pensate, infine, di fornire cibo e vivande agli ospiti durante il loro soggiorno, cancellate il proposito dalla lista: è vero che noi siciliani siamo famosi per le nostre calorose e caloriche accoglienze, ma in questa situazione vige il famoso detto: “questa casa non è un albergo”.

Piantati per bene tutti i paletti, eccovi un po’ di norme, nel caso ne sentiste la mancanza: gli affitti brevi turistici sono regolati dal codice civile (art.1571 e seguenti), dalla legge sul turismo (D. Lgs.79/2011) e da una parte della legge 431/98 (art 1C, 4E, 13C).

Ce n’è per tutti i gusti.
L’uscita dal famoso labirinto, però, si avvicina.

Affittare casa per brevi periodi: normativa, adempimenti, fisco.

Quali immobili si possono destinare agli affitti turistici e alle locazioni brevi?

La locazione turistica è consentita solo per gli immobili ad uso abitativo: case e appartamenti che rientrano nella categoria catastale A, da A1 ad A11. Sono, però, esclusi, gli immobili che rientrano nella categoria A/10, destinati cioè a uso ufficio e studi, arredati, con cucina autonoma e servizi igienici privati.

Comunicazione alla Questura

Entro il giorno successivo all’arrivo dell’ospite va fatta dovuta comunicazione alla questura.
La buona notizia? Potete farlo anche per via telematica, dopo un’apposita procedura di registrazione e dopo aver ricevuto le credenziali necessarie per accedere al sito web della Polizia di Stato.

Contratto: durata e caratteristiche

Ebbene sì: per gli affitti turistici serve un contratto scritto o una scrittura privata in cui siano espressamente indicate le finalità turistiche. Non ci sono obblighi di registrazione all’Agenzia delle Entrate, in questo caso e cioè se la locazione dura meno di trenta giorni. Solo nel caso di un affitto temporaneo (superiore a trenta giorni, ma inferiore a 18 mesi) bisogna procedere alla registrazione. Pur non essendoci uno schema o un modello ben preciso, il contratto deve contenere alcuni elementi indispensabili: le parti, per esempio, devono essere chiaramente indicate con i dati anagrafici del proprietario e dell’inquilino, i dati catastali dell’immobile, canone pattuito, durata con inizio e fine, chiara e limpida indicazione della finalità turistica qualora rientri nella categoria delle locazioni turistiche e non in quella degli affitti transitori.

E le tasse?

I redditi che derivano dall’affittare casa per brevi periodi sono redditi immobiliari e, in quanto tali, possono essere tassati – altra buona notizia! – con il regime della cedolare secca, a patto che siano stipulati da e per persone fisiche. Con questo regime non è tuttavia possibile portare a deduzione i costi sostenuti per generare questo reddito.
Al proprietario l’onere di rilasciare la ricevuta d’affitto con indicazione del canone percepito.

Finisce così?

Certo che no!

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